Si comunica ai Sigg. Genitori che, ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 e del D. Lgs. n.62/2017 per la validità dell’anno scolastico, “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Tuttavia il Collegio dei Docenti di questa istituzione scolastica, ha stabilito (ai sensi dell’art. 11 del D.L.gs. n. 59/2004, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2 comma 10 del D.P.R. 122/2009 e dall’art. 5 comma 2 del D.L.gs. n.62/2017) motivate deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali, che di seguito si riportano:
- motivi di salute;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI, almeno di livello regionale;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- appartenenza a particolari etnie per cui il rientro a scuola dal paese d’origine avviene oltre la data di inizio dell’anno scolastico.
Si ricorda che le assenze degli studenti devono essere sempre giustificate per iscritto da parte dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
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