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Precisazioni sull’uso della mascherina chirurgica

In relazione all’uso delle mascherine giova precisare quanto ribadito anche nel “Piano per la ripartenza 2021- 2022-Manuale operativo” pubblicato dall’USR-Veneto in data 28 agosto 2021:
 
  • ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 111/2021, è fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile;
  • a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni1 ) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico2;
  • anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR;
  • è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni3 ) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente;
  • allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a scuola).
Pertanto, al fine di garantire la salute di tutti e il regolare svolgimento della didattica in presenza, il personale scolastico (docenti e ATA) vigilerà sul continuo rispetto delle misure di prevenzione del contagio, già disposte dal Dirigente, cui devono attenersi le famiglie, gli alunni, il personale educativo ed i visitatori esterni.
Si ringrazia per la collaborazione
 

1 Cfr. la Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021, punto 3a, pag. 4

2 Cfr. il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 13); le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019. Con la pubblicazione del Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, è stata eliminata la prefigurazione del CTS, ripresa anche dal Piano Scuola 2021-2022, secondo la quale, qualora fosse stato possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra tutti gli allievi seduti al proprio banco (condizioni statiche), questi avrebbero potuto indossare anche mascherine “di comunità”.

3 Vedi la Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021, punto 3a, pag. 4

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